Mifid II

Direttiva Europea 2014/65/UE, Regolamento UE n. 600/2014 e rispettivi atti delegati – nuovo regolmento degli intermediari delibera consob n. 20307 del 15.2.2018

Informativa per l’Investitore

La MiFID II (entrata in vigore il 3 gennaio 2018, che ha rivisto l’omologa disciplina della MiFID decorrente dal 1° novembre 2007) ha come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa (c.d. “Prestazione dei servizi di investimento”), nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori. Sono previste varie disposizioni che, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione, si occupano dei potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore.

Si introduce, inoltre, una serie di requisiti organizzativi applicati ai rapporti tra produttori e distributori di strumenti finanziari. I produttori sono chiamati a definire e applicare un processo di approvazione per ogni strumento finanziario prima della sua commercializzazione o distribuzione alla clientela. Dal canto loro, i distributori sono tenuti a contribuire all’implementazione di strategie distributive appropriate rispetto alle caratteristiche del mercato target.

La Banca verifica che i servizi prestati al Cliente siano, di volta in volta, adeguati (ove svolto il servizio di investimento di “Consulenza/Raccomandazione” o di “Mera Adeguatezza”) o “Appropriati” (salva la “Mera Esecuzione degli ordini”), sulla base di un apposito “Questionario finanziario” contenente le informazioni rilasciate dallo stesso Cliente. Con tale questionario la Banca ottiene le informazioni necessarie in merito alle “conoscenze ed esperienze” possedute in materia di strumenti finanziari, alla “situazione finanziaria” e agli “obiettivi di investimento”.

I Clienti interessati dalla disciplina in parola sono (o i potenziali):

  • Intestatari di depositi di strumenti finanziari/prodotti finanziari in custodia e amministrazione;
  • Intestatari di gestioni patrimoniali/OICR/polizze assicurative di tipo finanziario e derivati;
  • Intestatari/possessori di certificati di deposito C.D.).

Detta disciplina non si riferisce, quindi, ai depositi (non strutturati), ai conti correnti o ai prestiti e mutui, ai servizi di pagamento (PSD2) né a prodotti meramente assicurativi (esempio polizze responsabilità civile).

Per approfondire in dettaglio la Direttiva MiFID II, si può consultare il sito internet www.consob.it. In proposito, si consiglia di leggere i fascicoli informativi realizzati dalla Consob e pubblicati all’indirizzo http://www.consob.it/web/investor-education/home

Di seguito, la Banca pubblica dunque taluni dei documenti informativi relativi alla “Prestazione dei servizi di investimento” offerti (le c.d. Policy MiFID II), oltre che renderle disponibili presso ogni Sportello della Banca (c.d. Informazioni non personalizzate destinate ad un Pubblico Indistinto).

  • Classificazione della Clientela (cliccare qui ed accedere all’area INFORMATIVA TITOLI E MIFID)
  • Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini (cliccare qui ed accedere all’area INFORMATIVA TITOLI E MIFID)
  • Gestione dei conflitti di interesse e incentivi (cliccare qui ed accedere all’area INFORMATIVA TITOLI E MIFID)
  • Valutazione e pricing dei prestiti obbligazionari (cliccare qui ed accedere all’area INFORMATIVA TITOLI E MIFID)
  • Informativa precontrattuale e contrattuale (cliccare qui ed accedere all’area INFORMATIVA TITOLI E MIFID)

Altre informazioni sono disponibili presso ogni Sportello della Banca.

MiFID II – Informativa al pubblico post-trade: Top 5 broker e 5 venue

I documenti contenuti nella presente sezione sono redatti ai sensi dell’articolo 27 (6) della Direttiva 2014/65 UE, del Regolamento Delegato (UE) 2017/576, dell’articolo 65 (6) del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e del Regolamento degli Intermediari delibera Consob n. 20307 del 15.2.2018 in materia di Best Execution nonché pubblicati anche in conformità alla corretta applicazione della Policy “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini”, tempo per tempo vigente elaborata da questa Banca (BCC).

I Reports sono funzionali all’attività di monitoraggio e verifica sulla qualità dell’esecuzione ottenuta presso le prime cinque “sedi di esecuzione (in genere, la Banca di Credito Cooperativo – BCC stessa, laddove le fattispecie previste ricorrano) ed i primi cinque “brokers (in genere, l’Iccrea Banca S.p.A, ora Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – GBCI), con riferimento ai dati relativi all’anno precedente la pubblicazione.

Tali Reports (quantitativi, in termini di volumi negoziati e di numero di ordini eseguiti, espressi in percentuale sul totale della classe interessata) sono suddivisi in base alla classificazione degli strumenti finanziari prevista dall’Allegato 1 del Regolamento Delegato (UE) 2017/576. Oltre alle richiamate informazioni quantitative è presente una sezione qualitativa ove sono forniti commenti in relazione al rispetto dei criteri stabiliti per garantire la Best Execution, sia per la clientela retail che professional.

MiFID II – Informativa al Pubblico: Report Qualità dell’Esecuzione delle transazioni finanziarie

I documenti contenuti nella presente sezione sono redatti ai sensi dell’articolo 27 (3) della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento Delegato (UE) 2017/575 e pubblicati anche in conformità della Execution Policy, tempo per tempo vigente. I report sono funzionali all’attività di monitoraggio e verifica sulla qualità di esecuzione offerta su strumenti finanziari eseguiti in conto proprio dalla BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO – SOC. COOP.

I report, prodotti per singolo strumento finanziario e per ciascun giorno di negoziazione, sono pubblicati trimestralmente con riferimento ai dati relativi al trimestre precedente e suddivisi nelle seguenti Tabelle, di cui al citato Regolamento Delegato (UE) 2017/575:

  • Tabella 1 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 — tipo di sede di esecuzione;
  • Tabella 2 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 — tipo di strumento finanziario;
  • Tabella 3 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell’articolo 4, lettera a);
  • Tabella 4 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell’articolo 4, lettera b);
  • Tabella 5 — Informazioni sui costi da pubblicare ai sensi dell’articolo 5.
  • In ordine a tale Tabella 5, si evidenzia che la BCC non applica alle operazioni in analisi alcuna tipologia di costo indicata dalla normativa.
  • Tabella 6 — Informazioni sulla probabilità dell’esecuzione da pubblicare ai sensi dell’articolo 6.
  • Le Tabelle 7 e 8 non sono prodotte in quanto il sistema di negoziazione adottato da questa BCC non rientra in quelli indicati dalla normativa.
  • Tabella 9 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 8.