AVVISO IMPORTANTE: discliplina delle rendite finanziarie

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMPOSITIVA DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA E DELL’IMPOSTA DI BOLLO SU STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI

Gentile Cliente, vengono qui riportate alcune informazioni sulle nuove misure fiscali in tema di strumenti e prodotti finanziari.

Redditi di natura finanziaria

A) si modifica il livello delle aliquote di tassazione dei dividendi percepiti dal 1 gennaio 2012, da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, come segue:

A1) dividendi percepiti su partecipazioni azionarie non qualificate: 20%. Per i dividendi percepiti fino al 31 dicembre 2011 era prevista l’aliquota del 12,50 % per i risparmiatori italiani e quella del 27 % per i risparmiatori non residenti. I dividendi delle azioni di risparmio erano tassati con l’aliquota del 12,50 % a prescindere dall’ammontare della partecipazione detenuta.

A2) Resta invariato il regime previsto per la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate.

B) si determina il livello delle aliquote di tassazione degli interessi su titoli obbligazionari maturati dal 1 gennaio 2012, da persone fisiche come segue:

B1) interessi percepiti su titoli di Stato italiani ed equiparati (BEI, BERS, etc.) e su titoli di stato esteri emessi da Paesi inclusi nella c.d. “white list”: 12,50% (invariata);

B2) interessi percepiti su titoli obbligazionari italiani emessi da società quotate e da banche (comprese le Banche di credito cooperativo/Casse rurali) con scadenza >18 mesi: 20% (in precedenza: 12,50%);

B3) interessi percepiti su titoli obbligazionari italiani emessi da società quotate e da banche (comprese le Banche di credito cooperativo/casse rurali) con scadenza <18 mesi: 20% (in precedenza: 27 %).

C) si riduce, sempre dal 1 gennaio 2012, dal 27 % al 20 % l’aliquota di imposizione sugli interessi dei conti correnti, libretti e certificati di deposito delle banche.

D) si modifica altresì il livello dell’aliquota di tassazione delle plusvalenze (capital gain) realizzate dal 1 gennaio 2012, che passa dal 12,50% al 20%, ad esclusione delle plusvalenze derivanti:

- da partecipazioni qualificate, per le quali si applica una tassazione progressiva;

- da operatività in titoli di stato italiani ed equiparati (BEI, BERS, etc.) e titoli di stato esteri emessi da paesi della c.d. “white list”, per i quali rimane invariata l’aliquota del 12,50%.

Come si può evincere, l’unificazione generalizzata al 20% dell’aliquota impositiva sui redditi derivanti dai prodotti finanziari subisce alcune deroghe a favore di fattispecie ritenute meritevoli del più mite livello impositivo previgente (12,50%), concedendo, a tutela degli interessi economici generali, il beneficio dell’aliquota ridotta ai titoli di stato italiani, pubblici ed equiparati (ad esempio BOT, CCT, BTP, BEI, ecc) nonché ai titoli di stato esteri white list, per i quali è previsto lo scambio di informazioni tra Stati membri.

Ciò trova applicazione anche con riferimento all’ ”investimento indiretto” dei titoli pubblici agevolati - con aliquota ridotta - nel risparmio gestito, nelle forme di investimento assicurativo a contenuto finanziario e nei Pronti contro termine (PCT). Infatti, nei fondi comuni di investimento italiani ed esteri comunitari (OICR/OICVM), nelle gestioni patrimoniali individuali e nelle Polizze Vita a contenuto finanziario, la componente investita in titoli pubblici, beneficiari dunque della aliquota di favore del 12,50%, concorre al 62,50%. Per quanto attiene ai rendimenti delle operazioni di pronti contro termine (PCT), essi sono costituti da due componenti: gli interessi maturati sul titolo sottostante nel periodo di durata del contratto e la differenza fra il prezzo a termine e il prezzo a pronti. Gli interessi sul titolo sottostante sono tassati al 20% a meno che si tratti di titoli pubblici o equiparati o titoli di stato esteri white list; in tal caso l’aliquota è del 12,50%). La differenza positiva fra il prezzo a termine e il prezzo a pronti è invece soggetta alla ritenuta del 20%, prescindendo dalla natura del titolo sottostante.

La medesima disciplina prevede una norma di carattere opzionale volta a consentire, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria e dei redditi di capitale derivanti dagli OICR/OICVM (Fondi comuni di investimento e Sicav), l’affrancamento dei valori degli strumenti e delle attività finanziarie posseduti al 31 dicembre 2011, mediante versamento di un’imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi maturati fino alla medesima data. In particolare, si prevede che, ove il contribuente ricorra alla disciplina dell’affrancamento, a decorrere dal 1 gennaio 2012, in luogo del costo di acquisto possa essere assunto il valore degli strumenti alla data del 31 dicembre 2011. L’opzione per l’affrancamento deve essere esercitata entro il 31 marzo 2012 ed ha effetto esclusivamente in relazione ai titoli presenti in deposito sia alla data del 31 dicembre 2011 sia alla data di esercizio dell’opzione (che, quindi, non risulta esperibile in relazione ai titoli fino ad allora ceduti). Per coloro che abbiano aderito al regime fiscale del c.d. “risparmio amministrato”, come è in genere, l’opzione si può esercitare con apposita comunicazione da presentare per iscritto a questa Banca. Di norma, l’affrancamento di dossier titoli complessivamente “minusvalenti” non è conveniente.

Imposta di bollo

Dal 1° gennaio 2012 cambiano nuovamente le disposizioni in materia di imposta di bollo sugli strumenti e sui prodotti finanziari che adesso risultano tassati a prescindere dalla loro immissione in un deposito aperto presso una banca.

Diventano, pertanto, rilevanti ai fini dell’imposta in esame tutti gli strumenti finanziari (ad esempio i titoli di Stato, le azioni, le obbligazioni, i certificati di deposito, i derivati e le quote di fondi comuni di investimento mobiliare ed immobiliare, Sicav, etc.) e, più in generale, i prodotti finanziari, comprese le polizze assicurative a contenuto finanziario, i buoni postali fruttiferi (se con valore di rimborso superiore a 5.000 euro) ed i pronti contro termine. Sono esclusi dal prelievo in esame unicamente i fondi pensione (aperti o negoziali che siano) ed i fondi sanitari. Il tributo in esame si applica per ogni esemplare di comunicazione e viene determinato, in modo proporzionale, applicando al valore di mercato dei titoli un’aliquota proporzionale dello 0,10% annuo (che aumenterà del 50%, attestandosi a regime allo 0,15% annuo, a decorrere dal 2013). Se non fosse disponibile un valore di mercato, si deve fare riferimento al valore nominale o al valore di rimborso. L’imposta di bollo comunque determinata, tuttavia, non potrà comunque essere inferiore ad euro 34,20 (medesimo limite minimo vigente nel precedente regime) e, per il solo anno 2012, superiore ad euro 1.200,00. Si tratta di una misura proporzionale imperfetta nella relativa applicazione, in considerazione dell’esistenza di un soglia minima e, limitatamente al 2012, di una soglia massima. Alle comunicazioni relative al deposito di titoli, inviate per il secondo semestre 2011, sono state praticate misure fisse progressive di imposta di bollo, sulla base di prefissati scaglioni di nominali dei titoli custoditi (D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con la Legge 17 luglio n. 111).

AVVISO AI PORTATORI DI OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA B.C.C (P.O.)

La valorizzazione dei prestiti obbligazionari emessi da questa Banca (P.O.) è puramente indicativa ed è effettuata  nel rispetto della regolamentazione interna “Policy di valutazione e pricing dei prestiti obbligazionari emessi (P.O.) e sintesi Regole interne di negoziazione”, disponibile sul sito della Banca. La valutazione (prezzo teorico) non rappresenta necessariamente il livello al quale la Banca negozierebbe o stipulerebbe una transazione; non va, pertanto, in alcun modo considerata come proposta di conclusione di contratto. Infatti, a fronte del prezzo teorico ricavato da curve prive di rischio (metodi Free risk e Frozen spread free risk) si aggiungono, nella determinazione del prezzo di scambio effettivo, altre componenti di spread e/o finanziarie le cui entità – contemplate in genere in condizioni “normali” di mercato – sono altresì correlate al verificarsi di talune condizioni che sono state definite di “Stress” (ad esempio, nel caso in cui il differenziale tra il BTP ed il Bund decennale tedesco superi certi livelli) . In particolare, la Banca può, al verificarsi di predeterminate condizioni di mercato straordinarie, aumentare la consistenza degli spread così come espressamente e puntualmente predefiniti nella citata “Policy di valutazione e pricing dei prestiti obbligazionari emessi (P.O.) e sintesi Regole interne di negoziazione”.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e si porgono distinti saluti.

La Direzione



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