mercoledì 08.02.2012  22.13

Nuove norme antiriciclaggio

Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, cambiano alcune disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Di seguito si riportano le principali novità:

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.
A decorrere dal 13 agosto 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al  ortatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono  rtificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.
Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 2.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale  el beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi. Le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di  moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 2.500 euro (vale a dire fino a 2.499,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno.

LIBRETTI AL PORTATORE.
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 euro.
In caso di trasferimento dei riferiti titoli al portatore, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento.
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova  normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il
30 settembre 2011.
Il trasferimento di titoli al portatore, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a euro 2.500,00 deve essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o di Poste Italiane S.p.A..



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